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Il Consenso Informato in Area Critica: tutela dei diritti dei Pazienti

Consenso informato in ambito anestesiologico e rianimatorio

Il consenso informato in ambito anestesiologico e rianimatorio è un argomento di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei pazienti.

Garantisce una corretta e trasparente informativa sulle terapie e sui trattamenti proposti e per la costruzione della più accurata alleanza terapeutica medico-paziente.

Con la Legge 219 del 2017 sono stati introdotti degli strumenti concreti. Questi sono, in particolare, le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e della pianificazione condivisa delle cure.

Le implicazioni del consenso informato nella pratica clinica: la Legge n. 219 del 2017

L’etimologia del termine consenso deriva da cum-sentire, pensare insieme.

Il consenso informato rappresenta la condivisione, da parte del paziente, delle scelte diagnostico-terapeutiche che il medico gli prospetta.

Nasce come componente essenziale dell’etica medica, garantisce che i pazienti siano pienamente informati su tutto ciò che riguarda la loro salute, anche in ottemperanza al diritto alla salute costituzionalmente sancito dall’art. 32.

Fino a qualche anno fa, la materia del consenso informato era priva di regolamentazione legislativa. Pertanto, nell’esercizio della professione, gli Operatori Sanitari erano guidati dall’interpretazione giuridica, dottrinale e ordinistica.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che richiama gli articoli 2 (autodeterminazione), 13 (inviolabilità della persona come libertà di disporre del proprio corpo) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione Italiana e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Una nuova interazione medico-paziente

Questa legge rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale e introduce le indicazioni per creare una nuova interazione tra medico e paziente. 

Il peso innovativo non risiede tanto nella obbligatorietà della registrazione scritta del consenso bensì fa perno su una visione nuova del rapporto:

“il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura”

La creazione di uno spazio di vera relazione con il paziente diventa obiettivo e obbligo per gli operatori sanitari. Spazio in cui si possa affrontare la spiegazione trasparente e consapevole dello stato delle cose. Nello specifico, la legge 219:

“valorizza e promuove la relazione di cura e di fiducia tra persona assistita e medico nella quale si incontrano l’autonomia decisionale della persona assistita e l’autonomia professionale del medico”.

In questo rapporto, diretto ed esclusivo, possono partecipare, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’equipe sanitaria.

Ruolo dei Familiari nella relazione di cura

La relazione coinvolge, se la persona assistita lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia della persona assistita.

In proposito, dev’essere chiaro che il ruolo dei familiari nella relazione di cura è puramente partecipativo. Salvo i casi di DAT con fiduciario, i parenti non possono vicariare il consenso del malato cosciente e neppure del malato incosciente. 

“Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni della persona assistita, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare; in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”

Su questo punto, la Legge promuove e suggerisce ogni forma di registrazione del consenso.

Rappresenta anche uno stimolo per le strutture sanitarie a dotarsi degli strumenti tecnologici per registrare e archiviare l’acquisizione della volontà, laddove non sia attuabile la forma scritta classica.

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.

Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

La Legge 219 del 2017 ha introdotto alcuni spunti a tutela della libertà decisionale del paziente di Area Critica, ma anche della piena salvaguardia della vita umana in situazioni di emergenza. Principale novità è l’introduzione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Questo strumento permette a ogni cittadino, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, di esprimere le proprie volontà in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (in generale) e trattamenti sanitari (in particolare), includendo anche la nutrizione e l’idratazione artificiale.

La sottoscrizione delle DAT delimita il perimetro all’interno del quale il medico può agire e oltre il quale non ha diritto di spingersi.

Operativamente, qualunque persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, previa acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può formalizzare la propria volontà tramite atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio, scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile o del Comune di residenza del disponente.

Le proprie volontà possono essere espresse anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare. 

Che fine ha fatto lo “stato di necessità”?

Sappiamo che in alcune situazioni di emergenza, il medico è autorizzato ad agire anche in assenza del consenso informato.

Questi casi sono eccezioni alla regola generale del rispetto della libertà del paziente e prendono il nome di “stato di necessità”.

In termini legali, lo stato di necessità si configura qualora l’agente si trovi di fronte alla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Esso, dunque, consente di giustificare l’operato del sanitario pur in mancanza di un consenso del paziente e sempre che quest’ultimo non abbia manifestato o non sia altrimenti conoscibile un suo espresso dissenso (valido e cosciente) all’intervento.

L’articolo 1 della Legge 219 (Consenso Informato) dispone che, in situazioni di emergenza o urgenza, il medico e i componenti dell’équipe sanitaria siano tenuti ad assicurare le cure necessarie e, qualora agiscano in assenza del consenso informato del paziente devono dimostrare che tali azioni erano necessarie per evitare un danno maggiore o per salvare la vita del paziente e che non vi erano altre opzioni disponibili.

La pianificazione condivisa delle cure

Un altro strumento introdotto dalla Legge 219 si trova all’articolo 5 ed è la Pianificazione condivisa delle cure.

Viene introdotta la possibilità di definire un percorso di cure personalizzato in pazienti con patologie croniche e invalidanti o caratterizzate da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

La pianificazione delle cure richiede uno spazio di dialogo aperto e trasparente tra il paziente e l’equipe sanitaria e ha lo scopo di identificare le preferenze del paziente.

In Area Critica riguardano la possibilità di:

  • attuare la terapia del dolore
  • il trattamento delle complicanze
  • la possibilità di interrompere il trattamento in caso di esito sfavorevole

La pianificazione condivisa delle cure è un approccio basato sull’evidenza che ha dimostrato di migliorare la qualità delle cure fornite ai pazienti e di ridurre i costi sanitari. Inoltre, può anche aumentare la soddisfazione del paziente e migliorare la relazione tra paziente e medico.

La pianificazione condivisa delle cure va svolta in maniera programmata e con adeguata organizzazione interna, per non restringere gli spazi e penalizzare i turni.

Gli operatori sanitari di Anestesia e Rianimazione

Il consenso informato rappresenta un pilastro fondamentale della pratica medica, soprattutto in ambito di anestesia e rianimazione, dove le decisioni da prendere possono essere particolarmente delicate e complesse.

La legge 219 del 2017 ha fornito una base normativa solida e importanti strumenti per garantire il rispetto della volontà del paziente e dell’autonomia decisionale del medico, anche in situazioni critiche come quelle di emergenza, di incapacità e di fine vita.

Le DAT e la pianificazione condivisa delle cure rappresentano delle valide soluzioni per costruire un percorso che metta in sicurezza le volontà dei pazienti.

Richiedono però una stretta collaborazione tra medici, pazienti e familiari e una evoluzione culturale nella relazione di cura.

La legge 219 stimola in concreto gli operatori e le strutture sanitarie ad arricchire attraverso lo studio e la formazione la propria mentalità, la sensibilità e la posizione di garanzia nei confronti della libertà di cura dei pazienti e anche nei confronti della propria responsabilità professionale.

L’importante è che oggi il medico interiorizzi una nuova sensibilità nel relazionarsi con il paziente. Possibilmente arricchita dell’obiettivo di fare alleanza e centrata sul rispetto e il confronto su eventuali resistenze al trattamento.


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Articolo tratto dalla lezione del Percorso Formativo ATI14 del Prof. Davide Chiumello: “Tra urgenza, fine vita e diritto alla conoscenza: il consenso informato in anestesia e rianimazione


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